Detraibilità fiscale – prestazioni psicologiche

Non tutti i clienti e i pazienti sanno che le spese sostenute per diverse tipologie di prestazione psicologica sono detraibili ai fini IRPEF come tutte le altre spese sanitarie. Le prestazioni erogate dallo Psicologo possono essere suddivise in due gruppi:
– prestazioni psicologiche sanitarie, esenti IVA e volte al ripristino/mantenimento del benessere psicologico dell’individuo, detraibili ai fini IRPEF
– prestazioni psicologiche non sanitarie, soggette ad IVA, che possono per es. rientrare nell’ambito del potenziamento delle prestazioni, della consulenza aziendale o della formazione e non sono detraibili ai fini IRPEF.
La detraibilità delle spese psicologiche dipende dunque dallo scopo della prestazione, che determina la sua natura sanitaria o non sanitaria benché in entrambi i casi lo Psicologo utilizzi competenze tecniche specifiche acquisite nel corso della sua formazione universitaria e post-universitaria.
Le prestazioni erogate presso le strutture pubbliche e presso gli studi privati rientrano generalmente nell’ambito sanitario, essendo solitamente volte a preservare, mantenere o ripristinare il benessere psicologico dell’utente. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare n.20/e del 2011 che:
“Il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.”
Di conseguenza le fatture relative alle prestazioni psicologiche esenti IVA sono fatture sanitarie a tutti gli effetti, e come tali sono detraibili al momento della dichiarazione dei redditi esattamente come le spese mediche ed odontoiatriche.
Come si calcola l’importo della detrazione?
Per le spese sanitarie la detrazione del 19% spetta solo sulla parte che supera €129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad €413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di €284,06).
Se l’importo di tutte le spese sanitarie sostenute nell’anno è superiore ad €15.493,71 il contribuente può optare per la rateazione della parte eccedente in un massimo di quattro rate annuali da detrarre negli anni successivi
E’ bene ricordare che su ogni fattura esente IVA che supera l’importo di €77,47 ricevuta dallo psicologo è necessario verificare che sia apposta una marca da bollo da €1,81.
Quali prestazioni detrarre?
Le prestazioni psicologiche detraibili che possono riguardare l’attività svolta in studio con clienti e pazienti fanno parte di queste categorie:
Consulenza e sostegno psicologico
- Seduta di consulenza psicologica individuale/ alla coppia/alla famiglia/ al gruppo
- Seduta di sostegno psicologico individuale/ alla coppia/alla famiglia/ al gruppo
- Colloquio psicologico clinico individuale/di coppia/ familiare
- Osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta (include visita psicologica)
- Indagine psicologica per la valutazione dell’inserimento ambientale o per la verifica del trattamento
- Certificazione e relazione breve di trattamento e analisi, definizione e stesura di relazione psicologico – clinica
Diagnosi psicologica
- Colloquio anamnestico e psicodiagnostico individuale/ di coppia/ familiare
- Esame psicodiagnostico
- Certificazione e relazione breve psicodiagnostica
- Valutazione neuropsicologica (include profilo psicofisiologico)
- Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione
- Somministrazione, scoring e interpretazione di test psicologici e neuropsicologici
Abilitazione e riabilitazione psicologica
- Stesura della Diagnosi Funzionale all’inserimento scolastico di alunno disabile e del Profilo di Elaborazione del Piano Educativo Personalizzato, compresa la sua revisione periodica
- Definizione, stesura e verifica di programmi riabilitativi e rieducativi e di training per disturbi dell’apprendimento
- Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e psicomotorie
- Tecniche espressive individuali o di gruppo con finalità terapeutico – riabilitative
Fonti:
- Newsletter dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia n.2/2005
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 28-29
- Agenzia delle Entrate, Circolare 13 maggio 2011 n. 20/E
La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una importante variazione sulla detraibilità delle spese sanitarie: lo saranno, infatti, solo quelle pagate con sistemi tracciabili
Presso il mio studio la consulenza psicologica rientra tra le spese sanitarie, e pertanto sono detraibili per il 19% in dichiarazione dei redditi come spiegato sopra.
Nel 2016 c’è stata la prima importante novità: l‘obbligo da parte di noi professionisti sanitari di trasmettere i pagamenti effettuati da* nostr* pazient* al Sistema Tessera Sanitaria (a meno che il/la paziente non si opponesse), in modo che la spesa sostenuta con noi fosse già presente, come dato agglomerato, nel 730 precompilato. Questa trasmissione è ancora in essere e continuerà nello stesso modo.
La grossa novità riguarda il fatto che, per tutte le spese sanitarie sostenute presso uno studio privato non convenzionato come il mio, a partire dall’1 Gennaio 2020, al fine di poterle detrarre in dichiarazione dei redditi, il/la cittadino/a dovrà pagare non più in contanti, ma solo con i sistemi cosiddetti tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico, assegno, moneta elettronica).
Presso il mio studio è possibile effettuare pagamenti sia attraverso bancomat, carta di credito, bonifico, assegno che in contanti per chi non intende detrarre.
Per maggiori informazioni chiedere in seduta.
Grazie!